L’imprenditore Agricolo:
L’articolo 2135 c.c. definisce L’imprenditore agricolo come “il soggetto che svolge attività di: selvicoltura, coltivazione del fondo, allevamento di animali e attività connesse”.
Il primo comma definisce le attività primarie che un soggetto deve svolgere perchè venga definito imprenditore agricolo rinviando al 3° comma dello stesso articolo le attività c.d. connesse.
Il 2° comma spiega che per Coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali si intendono tutte quelle attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico, o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco, acque dolci o salmastre o marine.
Per attività connesse si intendono quelle attività esercitate dallo stesso imprenditore volte alla:
- Manipolazione
- Conservazione
- Trasformazione
- Commercializzazione
- Valorizzazione
che abbiano ad oggetto i prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco, o dall’allevamento di animali.
Dall’impostazione del 3° comma dell’articolo 2135 c.c., è palese che tra le attività principali (o essenziali) e quelle connesse, intercorre una connessione soggettiva. Questo significa che può svolgere le attività connesse solo chi svolge attività essenziali.
L’imprenditore commerciale:
L’articolo 2195 c.c. fornisce un elenco delle attività che rientrano nella sfera dell’imprenditore commerciale:
- Attività industriale diretta alla produzione di bene e servizi
- attività intermediaria nella circolazione dei beni
- attività di trasporto per terra, acqua o aria
- attivitò bancaria e assicurativa
- attività ausiliarie delle precedenti
Da questo articolo quindi si desume che l’attività di scambio di beni e servizi è sempre commerciale, al contrario l’attività di produzione di beni è commerciale solo se è INDUSTRIALE.
Il piccolo imprenditore:
L’articolo 2083 c.c. definisce quali sono le attività che rientrano nella categoria dei piccoli imprenditori:
- coltivatori diretti del fondo
- artigiani
- piccoli commercialti
- coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiblia
Scomponendo l’articolo 2083 in due parti, è possibile dire che la prima parte contiene le tre figure tipiche di piccolo imprenditore, nella seconda parte invece, si cerca di definire su larga scala il criterio per il quale si possano individuare altre figure che possno essere definiti piccoli imprenditori, ma non è ben chiaro se al contrario di quanto appena detto, il quarto requisito serva a definire il criterio generale delle prime tre figure.
Il criterio in base al quale si viene definiti piccoli imprenditori è quello della prevalenza: infatti, si è piccoli imprenditori se l’attività è svolta principalmente dall’imprenditore o dai membri della sua famiglia.
L’articolo 2083 c.c. a livello civilistico è quello che viene utilizzato per definire le attività che rientrano fra quelle del piccolo imprenditore. A livello procedurale, vengono utilizzati i criteri fissati dal secondo comma dell’articolo 1 della Legge fallimentare che definisce piccolo imprenditore chi:
- non ha avuto nei tre esercizi precedenti (o dall’inizio dell’esercizio se di durata inferiore a tre anni) al deposito dell’istanza di fallimento un attivo patrimoniale superiore ai 300 mila euro
- non ha realizzato nei tre esercizi precedenti (o dall’inizio dell’esercizio se di durata inferiore a tre anni) al deposito dell’istanza di fallimento ricavi lordi di oltre 200 mila euro
- non ha contratto nei tre esercizi precedenti (o dall’inizio dell’esercizio se di durata inferiore a tre anni) al deposito dell’istanza di fallimento oltre 500 mila euro di debiti.
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maggio 6th, 2009 → 9:46 am @
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