Secondo l’articolo 2082 del codice civile, si definisce imprenditore chi “svolge professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni”, quindi perchè si possa essere imprenditori è necessario:
- l’esercizio di un’attività economica:
- che l’attività economica sia organizzata:
- che l’attività economica sia esercitata professionalmente:
per attività si intende una serie di atti tra loro coordinati al fine di raggiungere uno stesso scopo, per economica si intende attività basata sul metodo economico, ovverò nel comprire le perdite con gli utili volta alla produzione di beni o allo scambio di servizi.
per organizzata, si intende quell’attività economica organizzata in base ai fattori produttivi (capitale + lavoro), infatti l’imprenditore si avvale del proprio capitale, e/o di quello altrui, e dirige il lavoro proprio e quello di altre persone.
ovvero chi lo svolge con continuità e abitualità, questo non significa che se si interrompe l’attività economica si perde la qualifica di imprenditore, bensì, significa che si è imprenditore se si svolge l’attività economica al verificarsi di determinate circosanze: si pensi agli imprenditori stagionali (lidi balneari) questi svolgono la loro attività economica solo d’estate, ma se ogni estate svolgono attività economica sono imprenditori.
Si parla di scambio e produzione di beni e servizi nel senso che è escluso che l’imprenditore ceda gratuitamente i propri beni e i propri servizi, per questo è insito il concetto di scopo di lucro, che si distingue in
- oggettivo: se si prevede di collocare sul mercato beni e servizi prodotti ad un prezzo superiore per realizzare un utile.
- soggettivo: se l’utile ricavato è destinato al soddisfacimento di interessi egoistici dell’imprenditore.
Spendita del nome. L’imprenditore occulto:
La legislazione italiana prevede che per svolgere attività d’impresa sia necessario spendere il proprio nome però non è raro che chi in realtà svolge l’attività d’impresa non voglia spendere il proprio nome per non correre rischi, questa figura viene definità dell’imprenditore occulto, questi infatti, si serve di un prestanome il quale sarà responsabile delle obbligazioni contratte dall’impresa, e ne risponderà.
Si pone, però, il problema della fallibilità dell’imprenditore occulto.
La dottrina prevalente vuole che l’imprenditore occulto non fallisca, proprio perchè è manifesta la volontà di questi di non spendere il proprio nome. Il Bigiavi, però, ritiene che l’imprenditore occulto debba fallire, alla stregua del socio occulto di società fallita (articolo 147 della legge fallimentare). Questa teoria non può essere applicata perchè una cosa è dichiarare fallito il socio occulto di una società palese, una cosa è dimostrare che l’imprenditore è occulto, (bisognerebbe dichiarare esistente una società che non esiste, farla fallire, e dichiarare fallito il socio occulto). Troppo farraginoso.
Le diverse specie di imprenditori, e i loro statuti
La legge divide gli imprenditori in varie categorie, distinguendo in base sia alla tipologia dell’attività economica svolta, sia in base alle dimensioni dell’impresa.
L’imprenditore può essere:
- Imprenditore agricolo
- Imprenditore commerciale
se si fa riferimento alla tipologia dell’attività economica svolta
- Piccolo imprenditore
- Grande imprenditore
se si fa riferimento alle dimensioni della sua impresa. Queste distinzioni sono fondamentali, in quanto a seconda della tipologia di imprenditore si sarà soggetti o meno all’istituto del fallimeno, o a quello delle scritture contabili.
Le discipline dei singoli imprenditori sono regolate da uno statuto generale, e poi ogni tipologia di imprenditore segue (a seconda della fattispecie che riveste) un determinato statuto speciale.
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maggio 5th, 2009 → 9:02 am @
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