I conferimenti: Capitale e Patrimonio.
Per imposizione di legge i soci che intendono costituire una soceìietà sono obblicati a conferire beni e servizi, in proporzione al tipo di società che si intende creare.
Con il conferimento, che è proprio l’apporto di beni e servizi, si costituisce il capitale sociale, che ha una tripla funzione:
- Funzione di garanzia:
- Funzione organizzativa:
- Funzione produttiva:
infattiil C.S. rappresenta ciò che non può essere distolto dall’esercizio dell’attività d’impresa, fino all’estinzione della società, o finchè non vi è una modifica contrattuale. In questo modo si tende a proteggere gli eventuali creditori sociali, che per soddisfare i propri crediti devono rifarsi prima su di esso (a seconda del tipo di società)
Tale funzione è data dal fatto che il C.S. serve a rappresentare l’entità numerica complessiva sulla quale si calcolano i diritti patrimoniali spettanti ai soci.
Il C.S. ha anche la funzione di rappresentare il quantum destinato dai soci all’attività produttiva.
L’esercizio in Comune
La distinzione tra esercizio in comune, e individuale si coglie enunciando la differenza tra il contratto di società e il contratto di associazione in partecipazione:
Il secondo prevede l’attribuzione di un utile all’associato a fronte di un apporto che l’associato da all’associante per un singolo affare.
Al contrario il contratto di società prevede appunto l’esercizio in comune di un’attività duratura.
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maggio 14th, 2009 → 11:04 am @
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