Il coltivadore diretto del fondo:
A norma del 2083 c.c. rientra tra i piccoli imprenditori. Come già detto questa fattispecie viene solo definita nel 2083, e trae la disciplina dall’articolo 1647 c.c. che trattando del contratto di affito al coltivatore diretto definisce il coltivatore diretto come chi: “coltiva il fondo col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famigli [...] sempre che il fondo non superi i limiti di estensione che per singole zone e colturure possono essere determinate dalle norme corporative” .
Il punto è che più leggi speciali sparse per il codice hanno abbandonato il criterio della prevalenza (del lavoro proprio e della famiglia dell’imprenditore) reputando indispensabile solo il fatto che l’affittuario si dedichi direttamente alla coltivazione del fondo.
L’artigiano:
La figura dell’artigiano è regolata dalla legge n. 860 del 25 Luglio del 1956, che definisce tale l’impresa che:
- abbia per scopo la produzione di beni o la prestazione di servizi di natura artistica o usuale
- Sia organizzata e operi con il lavoro professionale, anche manuale , del suo titolare ed eventualmente dei suoi familiari
- Che il titolare abbia la piena responsabilità dell’azienda e assuma tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione
In breve si può definire artigiano chi svolge personalmente e professionalmente l’attività e chi la dirige, la gestisce in maniera prevalente con il proprio lavoro.
Non è prevista la distinzione sulla base quantitativa, fatto salvo il fatto che viene definito il numero massimo dei dipendenti diretti personalmente dall artigiano:
- 8 per l’impresa di trasporto
- 60 per le imprese che svolgono attività nel settore della lavorazione astistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura.
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maggio 7th, 2009 → 10:39 am @
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